Certificazione energetica (ACE)

Normativa sulla nuova certificazione energetica

Dal 1 gennaio 2012 in tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire l’indice di prestazione energetica presente nell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (ACE). L’obbligo è stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, di prossima entrata in vigore. Lo stesso decreto prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica anche negli annunci commerciali di immobili in affitto. Per le locazioni però l’obbligo è previsto solo per i casi in cui l’ immobile sia già dotato dell’ ACE: solo, dunque, per gli immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55 per cento.

 

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cenno storico della normativa

 

 

L’obbligo di certificazione energetica degli immobili è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 in attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

 

La normativa è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.311.

 

La Certificazione energetica è obbligatoria dal 1° Settembre 2007 per gli edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; dal 1° luglio 2008 per il trasferimento a titolo oneroso degli edifici di superficie utile fino a mille metri quadrati; dal 1° luglio 2009 l’obbligo è stato esteso alle singole unità immobiliari anche sotto i mille metri quadrati (sia esistenti che di nuova costruzione) e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione di singole unità immobiliari con contratto stipulato successivamente a tale data.

 

Il livello di efficienza energetica viene certificato attraverso l’attestato di certificazione energetica che attribuisce all’immobile una classe di prestazione energetica da A+ (massima prestazione) a G (minima prestazione); l’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia;

 

Deve essere stato redatto nel rispetto delle specifiche norme attuative regionali, da un tecnico abilitato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’immobile.

 

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile è lecito ipotizzare che le case a basso consumo energetico acquisiranno un sempre crescente valore di mercato; la certificazione oltre ad essere una garanzia di trasparenza sulle condizioni reali degli immobili è uno strumento di valorizzazione patrimoniale e una fonte di risparmio, ad esempio per un appartamento di 120 mq la differenza tra la classe energetica “G” e quella “B” può comportare una differenza nella spesa per il riscaldamento di quasi €. 2.000,00 l’anno.

 

Per concludere riportiamo uno schemino semplificativo contenente le definizioni delle singole Classi Energetiche:

 

Classe A+: Edificio passivo capace di autogarantire il benessere termoigrometrico senza alcun generatore convenzionale;

 

Classe A : Edificio con involucro completamente coibentato, ottima esposizione, infissi a basso emissivo, fotovoltaico, caldaia a condensazione o pompa calore alta efficienza;

 

Classe B : Edificio ben coibentato, ottima esposizione, infissi a basso emissivo, fotovoltaico, caldaia a condensazione o pompa calore alta efficienza;

 

Classe C : Edificio con infissi a basso emissivo, caldaia a condensazione o pompa calore alta efficienza;

 

Classe D : Edificio con infissi a basso emissivo, caldaia tipo C con contabilizzazione;

 

Classe E : Edificio con infissi di discreta qualità, caldaia domestica o standard con contabilizzazione del calore;

 

Classe F : Edificio con infissi standard legno vetro, muratura a cassa vuota non coibentato caldaia standard, piano medio;

 

 

Classe G : Edificio con infissi standard legno vetro, muratura a cassa vuota non coibentato caldaia standard, piano terra o ultimo pessima esposizione.